Le leggi e le normative italiane ed europee relative al settore degli impianti fumari, della distribuzione dell’aria e dei generatori a legna sono svariate, e in queste pagine se ne fornirà un elenco il più possibile esaustivo. In ogni caso è necessario precisare che le normative non sono tutte obbligatorie; alcune sono infatti definite consensuali, il che significa che vi è libertà di aderirvi senza coercizione, a differenza di altre (come ad esempio la UNI CIG 7129 contenuta nella legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti) obbligatorie. La legge non ammette incuria nei confronti degli impianti e, al diritto di abitare un edificio in sicurezza, senza aggravi economici e nel massimo comfort consentito, fanno da contraltare il dovere di controllo, pulizia e manutenzione degli impianti, e la limitazione degli sprechi energetici e delle emissioni inquinanti in atmosfera. Nel caso degli impianti fumari il dovere di controllo, pulizia e manutenzione stabilito dalla normativa si comprende facilmente pensando ai possibili danni eventualmente conseguenti alla mancata assoluzione di tale dovere: incendi dovuti all’autocombustione della fuliggine all’interno di canne fumarie non correttamente pulite e fuoriuscite di fumi tossici da canne fumarie lesionate sono solo le conseguenze estreme e più evidenti della mancata applicazione della normativa in materia di impianti fumari. A questo genere di danni conseguenti alla mancata pulizia e manutenzione dell’impianto fumario bisogna aggiungere anche un aumentato dispendio energetico (e dunque economico) sul totale del combustibile annualmente consumato, oscillante tra il 2% e il 15%, e il peggioramento dell’inquinamento urbano e ambientale. La normativa di riferimento è chiara ed obbliga espressamente: alla manutenzione annuale per gli impianti termici (Legge 46 del 1990); ad effettuare la manutenzione degli impianti fumari almeno una volta ogni tre anni per gli impianti a combustibile solido, ogni quattro per i combustibili liquidi e ogni cinque per i gassosi (norma UNI 8364); alla dotazione di una canna fumaria per il trasporto dei prodotti della combustione a tetto per ogni apparecchio di combustione in edificio condominiale (DPR 412 del 1993);