Normative

Le leggi e le normative italiane ed europee relative al settore degli impianti fumari, della distribuzione dell’aria e dei generatori a legna sono svariate, e in queste pagine se ne fornirà un elenco il più possibile esaustivo. In ogni caso è necessario precisare che le normative non sono tutte obbligatorie; alcune sono infatti definite consensuali, il che significa che vi è libertà di aderirvi senza coercizione, a differenza di altre (come ad esempio la UNI CIG 7129 contenuta nella legge 46/90 sulla sicurezza degli impianti) obbligatorie. La legge non ammette incuria nei confronti degli impianti e, al diritto di abitare un edificio in sicurezza, senza aggravi economici e nel massimo comfort consentito, fanno da contraltare il dovere di controllo, pulizia e manutenzione degli impianti, e la limitazione degli sprechi energetici e delle emissioni inquinanti in atmosfera. Nel caso degli impianti fumari il dovere di controllo, pulizia e manutenzione stabilito dalla normativa si comprende facilmente pensando ai possibili danni eventualmente conseguenti alla mancata assoluzione di tale dovere: incendi dovuti all’autocombustione della fuliggine all’interno di canne fumarie non correttamente pulite e fuoriuscite di fumi tossici da canne fumarie lesionate sono solo le conseguenze estreme e più evidenti della mancata applicazione della normativa in materia di impianti fumari. A questo genere di danni conseguenti alla mancata pulizia e manutenzione dell’impianto fumario bisogna aggiungere anche un aumentato dispendio energetico (e dunque economico) sul totale del combustibile annualmente consumato, oscillante tra il 2% e il 15%, e il peggioramento dell’inquinamento urbano e ambientale. La normativa di riferimento è chiara ed obbliga espressamente: alla manutenzione annuale per gli impianti termici (Legge 46 del 1990); ad effettuare la manutenzione degli impianti fumari almeno una volta ogni tre anni per gli impianti a combustibile solido, ogni quattro per i combustibili liquidi e ogni cinque per i gassosi (norma UNI 8364); alla dotazione di una canna fumaria per il trasporto dei prodotti della combustione a tetto per ogni apparecchio di combustione in edificio condominiale (DPR 412 del 1993);

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008, “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 (in vigore il 27.03.2008), modifica le disposizioni previste dalla Legge n. 46 del 05.03.1990 nell’ambito di applicazione e nei requisiti tecnico professionali, ma mantiene la procedura di presentazione della denuncia contestuale all’inizio dell’attività (dal 31 luglio 2010 Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi della Legge n. 241/90 e della domanda di iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle Imprese o presso l’Albo delle Imprese Artigiane. Nelle pagine seguenti Mastrosimone fornirà alcuni chiarimenti in materia di normativa tecnica, con specifico riferimento al D.M 37/2008, che modifica le disposizioni di legge stabilite dalla Legge n. 46 del 05.03.1990. Per un quadro più esaustivo delle novità introdotte si rimanda al testo di legge completo.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 si applica a tutti gli impianti al servizio di edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, purché siano collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. In caso di impianti connessi a reti di distribuzione le disposizioni di legge devono considerarsi valide a partire dal punto di consegna della fornitura.

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